AZIONE PER OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE ALLE SOCIETA’ EROGATRICI DI ENERGIA ELETTRICA A TITOLO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLE ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA NEL BIENNIO 2010/2011.

Sino all’anno 2011 nelle fatture relative alla somministrazione di energia elettrica le Società venditrici addebitavano al Cliente l’addizionale provinciale all’accisa sul consumo dell’energia stessa; tale addebito comportava un aumento considerevole dei costi sostenuti dalle Imprese per la fornitura in questione.
Il D.Lgs. 68/2011 ha soppresso, a decorrere dall’anno 2012, l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica in quanto incompatibile con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE).

Recentemente la Corte di Cassazione con le sentenze n. 27099 e n. 27101 del 23 ottobre 2019 e n. 15506 del 21 luglio 2020 si è pronunciata sulla questione, stabilendo che le addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica pagate nelle fatture del biennio 2010-2011 sono illegittime per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.

Conseguentemente “il consumatore finale (ndr. non persona fisica) di una fornitura di energia elettrica sulla quale siano state addebitate le imposte addizionali può esperire, in sede civilistica, l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dell’erogatore del servizio” (Cassazione n. 27099 del 23 ottobre 2019).

In virtù di tale quadro normativo e giurisprudenziale, OGNI IMPRESA che abbia assolto l’obbligo di imposta negli anni 2010 e 2011 può ora chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate per il predetto periodo a titolo di addizionale provinciale all’accisa sul consumo dell’energia elettrica, salvo intervenuta prescrizione per i periodi antecedenti ai dieci anni.

COME AGIRE PER OTTENERE LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE
Dal momento che il termine di prescrizione del diritto è di 10 anni e che il periodo interessato sono gli anni 2010 e 2011, occorrerà attivarsi con sollecitudine presentando allo Studio i documenti che saranno necessari per verificare l’esperibilità dell’azione (onde escludere i periodi eventualmente caduti in prescrizione), l’entità delle somme indebitamente pagate e per predisporre l’istanza volta a chiederne l’immediata restituzione.
In caso di diniego, sarà possibile agire in giudizio con un’azione di ripetizione dell’indebito innanzi al Giudice civile per ottenere la restituzione di quanto corrisposto.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
1. Contratto di somministrazione dell’energia elettrica
2. Copia delle fatture relative al pagamento dell’energia elettrica anni 2010 e 2011
3. Visura camerale aziendale

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Coloro che desiderassero ottenere gratuitamente maggiori informazioni al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per presentare richiesta di restituzione delle somme indebitamente pagate così come coloro che desiderassero ottenere informazioni in ordine ai documenti necessari, alle modalità di presentazione delle istanze e dell’eventuale azione giudiziaria e in merito ai relativi costi, potranno inviare una e-mail di contatto all’indirizzo di posta elettronica: info@avvocatochiarini.it oppure telefonare al n. 051.2961361 per concordare un appuntamento in Studio o sulle piattaforme Skype, Zoom o Microsoft Teams.